(GU n. 176 del 31-7-2003)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vernaccia di Serrapetrona", proposta del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino "Vernaccia di Serrapetrona".
IL COMITATO NAZIONALE
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma
dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vino d.o.c.
"Vernaccia di Serrapetrona" in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita del vino "Vernaccia di Serrapetrona", gia' riconosciuta
come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche;
Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Marche;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona il 9 giugno 2003, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per
la regione Marche per l'accertamento del "particolare pregio";
Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, presente il
funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo
accoglimento ed alla revoca contemporanea della denominazione di
origine controllata del vino "Vernaccia di Serrapetrona", proponendo,
ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "VERNACCIA DI SERRAPETRONA".
Art. 1.
Denominazione del vino spumante
La denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di
Serrapetrona", e' riservata al vino spumante nelle tipologie secco e
dolce, gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive
modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
Art. 2.
Vitigni ammessi
Il vino spumante a denominazione di origine controllata e
garantita "Vernaccia di Serrapetrona" deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
vernaccia nera per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve
provenienti da vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella
provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, in misura non
superiore al 15% del totale.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del vino "Vernaccia di Serrapetrona"
comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in
parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino
Marche.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di
Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di
delimitazione segue verso nord, il confine tra i comuni di S.
Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce
alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo detta strada,
verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la
localita' Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa
Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso
nord-ovest per raggiungere Cusiano.
Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino
al bivio per la Maesta' (q. 249); da dove verso nord-ovest e
attraverso c. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che
da Casette conduce alla localita' Uvaiolo.
Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314
sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con
Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche
sino alla q. 303.
Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la
localita' Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S.
Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini
in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448,
432, 442 e 434: da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il
sentiero per casa Luzi (q. 474) - prosegue quindi per la strada prima
e per il sentiero poi che passano per le quote 446. 613 e 583 fino a
incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della
Posta Bruschetti.
La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il
confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di
Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte
del Chienti in prossimita' di C. Pizzini e, continuando su detto
confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimita' del km 62,5)
la strada statale 77. Prosegue su detta statale, verso nord-est, fino
a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti
in prossimita' di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest
il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di
Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il
punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di
Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino spumante "Vernaccia di Serrapetrona" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione
nell'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164, i
vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non
superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione del vino a denominazione controllata e garantita
"Vernaccia di Serrapetrona", dalla data di entrata in vigore del
presente disciplinare, la densita' minima ad ettaro deve essere di
2.200 ceppi.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di
Serrapetrona" non deve superare le 10 tonnellate per ettaro.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%.
non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita "Vernaccia di Serrapetrona". Oltre detto limite percentuale
decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle
viti.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che
concorrono alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Vernaccia di Serrapetrona" non deve essere
inferiore a 9.5% vol., prima dell'appassimento.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed
imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata dal precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non
piu' del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti
dai vitigni complementari, deve essere vinificate all'atto della
vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per
la totalita' da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera
derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere
sottoposto ad appassimento, fino ad assicurare al mosto cosi'
ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e'
consentito l'uso di impianti di ventilazione. Il mosto ottenuto dalle
uve sottoposte a leggero appassimento puo' essere unito al prodotto
derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato.
Il vino cosi ottenuto verra' sottoposto a spumantizzazione
mediante fermentazione naturale e non potra' essere immesso al
consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle
uve.
La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le
operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.
Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre
il 63% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il
prodotto.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della
denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di
Serrapetrona" possono essere destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Serrapetrona" e "Colli
Maceratesi", qualora i produttori interessati optino in tutto o in
parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e
del vino.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto
dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
spuma: persistente a grana fine;
colore: dal granato al rubino;
odore: caratteristico vinoso;
sapore: caratteristico, da secco a dolce. con fondo
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
con proprio decreto il limite dell'estratto non riduttore minimo e
dell'acidita' totale.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino
spumante di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle
zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato e'
stato ottenuto.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e
nazionali in materia.
Sulle bottiglie contenenti il vino "Vernaccia di Serrapetrona"
puo' figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Vernaccia di Serrapetrona" deve essere immesso al consumo
esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiore a 3 litri.